Dal 24 marzo la legge sull’ omicidio stradale è pronta a colpire gli automobilisti distratti ed indisciplinati. Ho  tentato di riassumere la nuova normativa con una tabella sinottica dove è possibile individuare, con immediatezza, le varie fattispecie previste dal legislatore. E’ stato un lavoro molto laborioso e vuole essere solo un contributo per tutti quelli che guidano, perché con la nuova legge, abbinata a quella sullo stato di ebbrezza alcolica,  nulla è più come prima e il rischio di finire in carcere, per aver avuto una condotta di guida disinvolta o spericolata, è molto alto.

 L’omicidio stradale è ormai legge dello Stato e credo che d’ora in poi tutti dobbiamo averne paura e tenere una condotta di guida molto ma molto più cauta. Alzi la mano chi non ha mai fatto un sorpasso anche quando c’è la striscia continua (quando ad esempio la macchina che ci precede cammina come una lumaca), non ha mai “bruciato” un semaforo rosso attraversando all’ultimo secondo del giallo, non ha mai superato i limiti di velocità sulle strade extraurbane (che spesso riportano il cartello del limite di 50) o altri azzardi simili. Senza parlare dell’abitudine di mettersi alla guida dopo aver fatto una bella cenetta con gli amici dove di certo non ha contato i bicchieri di vino, completando la serata con l’amaro o il limoncello. Bene. E’ tutto da dimenticare. Stop. Se per disgrazia dovessimo causare un incidente stradale provocando lesioni gravi o gravissime ad altri (senza parlare dell’evento morte) ci aspetta il carcere. La casistica è lunga ed articolata e ho tentato di riassumere la nuova normativa con una tabella sinottica dove è possibile individuare, con immediatezza, le varie fattispecie previste dal legislatore. E’ stato un lavoro molto laborioso e vuole essere solo un contributo per tutti quelli che guidano, perché dal 24 marzo scorso nulla è più come prima e il rischio di finire in carcere, per aver avuto una condotta di guida disinvolta o spericolata, è molto alto.

 OMICIDIO STRADALE  O LESIONI ALLA PERSONA (Legge 23.3.2016 n.41)

OMICIDIO STRADALE : Risponde di omicidio stradale chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con  violazione  delle  norme  sulla  disciplina della circolazione stradale (nuovo art.589 bis codice penale)

 

 Omicidio stradale  Reclusione da 2 a 7 anni 

 

AGGRAVANTI DELL’OMICIDIO STRADALE

Omicidio stradale aggravato da stato di ebbrezza alcolica da 0,8 a 1,5 gr/lt o da sostanze stupefacenti e psicotrope  

Reclusione da 5 a 10 anni

Omicidio stradale aggravato da stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 gr/lt o da sostanze stupefacenti e psicotrope  

Reclusione da 8 a 12 anni

Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità in centro urbano pari o doppia rispetto a quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h  

 

Reclusione da 5 a 10 anni

Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiore a 50 Km/h rispetto a quella consentita  

Reclusione da 5 a 10 anni

Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso  

Reclusione da 5 a 10 anni

Omicidio stradale a seguito sinistro provocato dall’ aver guidato contromano Reclusione da 5 a 10 anni
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi  

Reclusione da 5 a 10 anni

Omicidio stradale a seguito incidente avvenuto per aver effettuato il sorpasso in prossimità di passaggio pedonale o linea continua  

Reclusione da 5 a 10 anni

 – Se l’autore si è dato alla fuga dopo l’incidente, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di 5 anni.

– Se è stata causata la morte di più persone o morte di una persona e lesioni ad altri, la pena può essere aumentata fino a un massimo di 18 anni.

LESIONI GRAVI – GRAVISSIME

Provocare lesioni gravi a terzi per aver violato le norme del codice della strada Reclusione da 3 mesi a 1 anno
Provocare lesioni gravissime a terzi per  aver violato le norme del codice della strada Reclusione da 1 a 3 anni

 

AGGRAVANTI PER LESIONI GRAVI – GRAVISSIME

Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità in centro urbano pari o doppia rispetto a quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h  

Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)

Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiore a 50 Km/h rispetto a quella consentita  

Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)

Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso  

Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)

 

Lesioni gravi o gravissime a seguito sinistro provocato dall’ aver guidato contromano Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Provocare lesioni gravi/gravissime  a terzi con l’aggravante dello stato di ebbrezza alcoolica da 0,8 a 1,5  gr/lt  

Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)

 

Provocare lesioni  gravi/gravissime  a terzi con aggravante dello stato di ebbrezza alcoolica oltre 1,5 gr/lt  

Reclusione da 3 a 5 anni (gravi) e da 4 a 7 anni (gravissime)

 

 

– Se l’autore si è dato alla fuga dopo l’incidente, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di 3 anni.

– Se sono state causate lesioni a più persone la pena può essere aumentata fino a un massimo di 7 anni.

RIDUZIONE DI PENA

Se il sinistro si è verificato non quale conseguenza esclusiva dell’azione od omissione del conducente, le pene sono diminuite fino alla metà.

REVOCA DELLA PATENTE FINO A 30 ANNI

A seguito di condanna o patteggiamento in processo per lesioni o omicidio stradale, scatta la revoca della patente. La nuova patente può essere richiesta dopo 15 anni in caso di omicidio stradale e dopo 5 anni in caso di lesioni.

Se il conducente si è dato alla fuga dopo un incidente che ha causato la morte di una o più persone, la patente può essere richiesta dopo 30 anni dalla revoca.

 GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

 Lo stato di ebbrezza scatta se, al controllo,  si supera il tasso alcolemico di 0,50 grammi per litro.

 

TASSO ALCOLEMICO SANZIONE
 

 

SUPERIORE A 0,50 e fino A 0,80 gr/lt

 

Ammenda da € 531 ad € 2.125 (dal 1.1.2015)

Arresto : NO

Sospensione patente da 3 a 6 mesi

Decurtati 10 punti dalla patente

Fermo del veicolo : SI

 

 

 

             SUPERIORE A 0,80 e fino a 1,50 gr/lt

Ammenda da e 800 ad € 3.200

Arresto : Si, fino a 6 mesi

Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

Decurtati 10 punti dalla patente

Fermo del veicolo: SI

 

 

 

SUPERIORE A 1,50 gr/lt

Ammenda da € 1.500 a 6.000

Arresto da 3  a 12 mesi

Sospensione della patente da 1 a 2 anni

Decurtati 10 punti dalla patente

Confisca del veicolo: SI

 

CASI PARTICOLARI

 

CONTROLLO DALLE ORE 22 ALLE ORE 7

Se il tasso alcolemico risulta superiore a 0,50 gr/lt, tutte le pene previste sono aumentate da  un terzo alla metà rispetto alla pena base.
 

 

 

GUIDATORI CON MENO DI 21 ANNI

 

Non possono mettersi alla guida dopo aver assunto comunque alcool. Se in fase di controllo viene a loro rilevato un tasso alcolemico da O fino a 0,5 è prevista un’ammenda da € 163,00 ad € 658,00.

 

 

 

 

NEO PATENTATI NEI PRIMI 3 ANNI DI GUIDA

Non possono mettersi alla guida dopo aver assunto comunque alcool. Se in fase di controllo viene a loro rilevato un tasso alcolemico da O fino a 0,5 è prevista un’ammenda da € 163,00 ad € 658,00.

 

 

Aldo Maturo

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