Dal 24 marzo la legge sull’ omicidio stradale è pronta a colpire gli automobilisti distratti ed indisciplinati. Ho tentato di riassumere la nuova normativa con una tabella sinottica dove è possibile individuare, con immediatezza, le varie fattispecie previste dal legislatore. E’ stato un lavoro molto laborioso e vuole essere solo un contributo per tutti quelli che guidano, perché con la nuova legge, abbinata a quella sullo stato di ebbrezza alcolica, nulla è più come prima e il rischio di finire in carcere, per aver avuto una condotta di guida disinvolta o spericolata, è molto alto.
L’omicidio stradale è ormai legge dello Stato e credo che d’ora in poi tutti dobbiamo averne paura e tenere una condotta di guida molto ma molto più cauta. Alzi la mano chi non ha mai fatto un sorpasso anche quando c’è la striscia continua (quando ad esempio la macchina che ci precede cammina come una lumaca), non ha mai “bruciato” un semaforo rosso attraversando all’ultimo secondo del giallo, non ha mai superato i limiti di velocità sulle strade extraurbane (che spesso riportano il cartello del limite di 50) o altri azzardi simili. Senza parlare dell’abitudine di mettersi alla guida dopo aver fatto una bella cenetta con gli amici dove di certo non ha contato i bicchieri di vino, completando la serata con l’amaro o il limoncello. Bene. E’ tutto da dimenticare. Stop. Se per disgrazia dovessimo causare un incidente stradale provocando lesioni gravi o gravissime ad altri (senza parlare dell’evento morte) ci aspetta il carcere. La casistica è lunga ed articolata e ho tentato di riassumere la nuova normativa con una tabella sinottica dove è possibile individuare, con immediatezza, le varie fattispecie previste dal legislatore. E’ stato un lavoro molto laborioso e vuole essere solo un contributo per tutti quelli che guidano, perché dal 24 marzo scorso nulla è più come prima e il rischio di finire in carcere, per aver avuto una condotta di guida disinvolta o spericolata, è molto alto.
OMICIDIO STRADALE O LESIONI ALLA PERSONA (Legge 23.3.2016 n.41)
OMICIDIO STRADALE : Risponde di omicidio stradale chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (nuovo art.589 bis codice penale)
Omicidio stradale | Reclusione da 2 a 7 anni |
AGGRAVANTI DELL’OMICIDIO STRADALE
Omicidio stradale aggravato da stato di ebbrezza alcolica da 0,8 a 1,5 gr/lt o da sostanze stupefacenti e psicotrope |
Reclusione da 5 a 10 anni |
Omicidio stradale aggravato da stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 gr/lt o da sostanze stupefacenti e psicotrope |
Reclusione da 8 a 12 anni |
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità in centro urbano pari o doppia rispetto a quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h |
Reclusione da 5 a 10 anni |
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiore a 50 Km/h rispetto a quella consentita |
Reclusione da 5 a 10 anni |
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso |
Reclusione da 5 a 10 anni |
Omicidio stradale a seguito sinistro provocato dall’ aver guidato contromano | Reclusione da 5 a 10 anni |
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi |
Reclusione da 5 a 10 anni |
Omicidio stradale a seguito incidente avvenuto per aver effettuato il sorpasso in prossimità di passaggio pedonale o linea continua |
Reclusione da 5 a 10 anni |
– Se l’autore si è dato alla fuga dopo l’incidente, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di 5 anni.
– Se è stata causata la morte di più persone o morte di una persona e lesioni ad altri, la pena può essere aumentata fino a un massimo di 18 anni.
LESIONI GRAVI – GRAVISSIME
Provocare lesioni gravi a terzi per aver violato le norme del codice della strada | Reclusione da 3 mesi a 1 anno |
Provocare lesioni gravissime a terzi per aver violato le norme del codice della strada | Reclusione da 1 a 3 anni |
AGGRAVANTI PER LESIONI GRAVI – GRAVISSIME
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità in centro urbano pari o doppia rispetto a quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h |
Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime) |
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiore a 50 Km/h rispetto a quella consentita |
Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime) |
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso |
Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
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Lesioni gravi o gravissime a seguito sinistro provocato dall’ aver guidato contromano | Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime) |
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi | Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime) |
Provocare lesioni gravi/gravissime a terzi con l’aggravante dello stato di ebbrezza alcoolica da 0,8 a 1,5 gr/lt |
Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
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Provocare lesioni gravi/gravissime a terzi con aggravante dello stato di ebbrezza alcoolica oltre 1,5 gr/lt |
Reclusione da 3 a 5 anni (gravi) e da 4 a 7 anni (gravissime)
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– Se l’autore si è dato alla fuga dopo l’incidente, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di 3 anni.
– Se sono state causate lesioni a più persone la pena può essere aumentata fino a un massimo di 7 anni.
RIDUZIONE DI PENA
Se il sinistro si è verificato non quale conseguenza esclusiva dell’azione od omissione del conducente, le pene sono diminuite fino alla metà.
REVOCA DELLA PATENTE FINO A 30 ANNI
A seguito di condanna o patteggiamento in processo per lesioni o omicidio stradale, scatta la revoca della patente. La nuova patente può essere richiesta dopo 15 anni in caso di omicidio stradale e dopo 5 anni in caso di lesioni.
Se il conducente si è dato alla fuga dopo un incidente che ha causato la morte di una o più persone, la patente può essere richiesta dopo 30 anni dalla revoca.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Lo stato di ebbrezza scatta se, al controllo, si supera il tasso alcolemico di 0,50 grammi per litro.
TASSO ALCOLEMICO | SANZIONE |
SUPERIORE A 0,50 e fino A 0,80 gr/lt |
Ammenda da € 531 ad € 2.125 (dal 1.1.2015) Arresto : NO Sospensione patente da 3 a 6 mesi Decurtati 10 punti dalla patente Fermo del veicolo : SI
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SUPERIORE A 0,80 e fino a 1,50 gr/lt |
Ammenda da e 800 ad € 3.200
Arresto : Si, fino a 6 mesi Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno Decurtati 10 punti dalla patente Fermo del veicolo: SI
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SUPERIORE A 1,50 gr/lt |
Ammenda da € 1.500 a 6.000
Arresto da 3 a 12 mesi Sospensione della patente da 1 a 2 anni Decurtati 10 punti dalla patente Confisca del veicolo: SI
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CASI PARTICOLARI
CONTROLLO DALLE ORE 22 ALLE ORE 7 |
Se il tasso alcolemico risulta superiore a 0,50 gr/lt, tutte le pene previste sono aumentate da un terzo alla metà rispetto alla pena base. |
GUIDATORI CON MENO DI 21 ANNI |
Non possono mettersi alla guida dopo aver assunto comunque alcool. Se in fase di controllo viene a loro rilevato un tasso alcolemico da O fino a 0,5 è prevista un’ammenda da € 163,00 ad € 658,00.
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NEO PATENTATI NEI PRIMI 3 ANNI DI GUIDA |
Non possono mettersi alla guida dopo aver assunto comunque alcool. Se in fase di controllo viene a loro rilevato un tasso alcolemico da O fino a 0,5 è prevista un’ammenda da € 163,00 ad € 658,00.
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Aldo Maturo