OBBLIGATORIO IL NUOVO LIBRETTO D’IMPIANTO Il 15 ottobre 2014 è entrato in vigore il nuovo libretto d’impianto (dm 10 febbraio 2014), che, rispetto ai precedenti controlli previsti per legge dal D.P.R. 74/13, prevede due grandi novità. La prima è che nel libretto verranno registrati tutti gli impianti presenti nelle abitazioni degli italiani: non più solo caldaie e sistemi di riscaldamento, dunque, ma anche sistemi di climatizzazione, impianti solari e così via.
La seconda è che, accanto all’efficienza degli impianti, questa nuova disposizione prevede una diagnosi completa che ne andrà a verificare sicurezza, salubrità e igiene.
A partire dal 16 ottobre è quindi obbligatoria:
– la presenza del nuovo libretto di climatizzazione per tutti gli impianti (sia esistenti che di nuova installazione; art. 1);
– la compilazione del “Rapporto di efficienza energetica” in occasione degli interventi di manutenzione e di controllo sugli apparecchi di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10KW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 KW con o senza produzione di acqua calda sanitaria (art. 2).

COME SI OTTIENE UN LIBRETTO D’IMPIANTO? Ogni cittadino dovrebbe provvedere in maniera indipendente a cercare e compilare il proprio libretto d’impianto, ma questa è un’utopia. Per ovviare al problema sarà sufficiente chiederlo al proprio manutentore. Il 15 ottobre dunque non è necessaria alcuna “corsa al libretto” per mettersi in regola. La normativa prevede infatti che a partire da questa data e secondo le scadenze di manutenzione degli impianti già regolamentate dalle singole Regioni (da noi 31 dicembre), ogni cittadino si doti del libretto d’impianto, che affianca quello vecchio che non deve essere buttato.
In ogni abitazione ci saranno perciò due tipologie di libretti: uno per il rapporto sull’efficienza in cui registrare le prestazioni degli impianti e uno per l’uso e la manutenzione per la sicurezza che indica gli interventi di controllo ed eventuale manutenzione per garantirne la sicurezza e la salubrità.

CHI DEVE CHIAMARE IL MANUTENTORE? Il responsabile d’impianto (sia di riscaldamento che di climatizzazione), ovvero colui che deve chiamare il manutentore, è l’occupante dell’abitazione a qualunque titolo, ovvero il proprietario nel caso di abitazione privata e l’inquilino in caso di affitto. Se ci si trova in un condominio con riscaldamento centralizzato, la responsabilità è dell’amministratore.Per effettuare i nuovi controlli di sicurezza previsti è necessario rivolgersi a manutentori o installatori in possesso dei necessari requisiti di legge (lettere c, d ed e del decreto 37/08, ex 46/90).

Questi ultimi devono essere abilitati per operare su impianti di riscaldamento e di climatizzazione, su impianti idrosanitari e che possano realizzare, manutenere e controllare cisterne e condutture di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici. Per tutelarsi i cittadini possono richiedere al manutentore di esibire il modulo della Camera di Commercio che certifica i suoi requisiti e la sua professionalità.

Il tecnico effettuerà un controllo e un’eventuale manutenzione, monitorando le funzionalità, il rendimento e la salubrità degli impianti e controllandone ogni componente.

CHI DEVE PAGARE IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE? Chi deve farsi carico delle spese del controllo e della manutenzione è il responsabile d’impianto ovvero l’occupante, proprietario o inquilino che sia.
Chi è in affitto  dovrà farsi carico delle sole spese ordinarie. Le spese straordinarie, come la sostituzione di tecnologie o interventi significativi sull’impianto che verranno indicati dal manutentore, sono a carico del proprietario dell’appartamento.

OGNI QUANTO DEVONO VENIRE EFFETTUATI QUESTI CONTROLLI? Per tutto ciò che riguarda la manutenzione e la verifica della sicurezza e salubrità fa fede quanto indicato sul libretto della nostra caldaia e dal manutentore.  Quindi spetterà al NOSTRO tecnico indicare la frequenza di questi controlli.

Il rapporto di controllo verrà inviato dal manutentore agli enti preposti. Le verifiche non verranno più effettuate a campione, ma si partirà da coloro che non hanno effettuato gli interventi e del cui impianto non è arrivata alcuna notifica al catasto preposto. I controlli verranno così effettuati sugli impianti segnalati.
POI C’E’ IL CONTROLLO DEI FUMI, che andrebbe fatto ogni 4 anni per le caldaie a gas, e che da noi vogliono ogni due anni, con una cadenza e una tassa raddoppiata rispetto a prima e azzerando quelli già fatti anche l’anno scorso. ( è la problematica trattata nel precedente intervento).
La questione è quindi politico-tecnica. Poiché penso che tutti abbiano capito di cosa si tratti, io dico che si, bisogna ottemperare al nuovo libretto di impianto…ma bisogna rivedere le scadenze per l’efficienza energetica(controllo fumi ogni 2 anni: perchè dimezzare i tempi  rispetto alle direttive Euro-italiane?) , bisogna che i nostri nuovi rappresentanti provinciali esaminino la situazione con serenità, bloccando subito la scadenza del 31 dicembre almeno per il ricontrollo dei fumi e la tassa di 16 euro da versare. Cosa fare? Invitare i politici ad intervenire. Invitare le associazioni dei consumatori perchè chiedano, come già ho fatto io a Claudio Ricci, prima come Sindaco di San Giorgio, poi come Presidente della Provincia:

  • •Perché RADDOPPIARE il “contributo Finanziario” per il controllo fumi da parte degli utenti?
  • •perché scindere la fascia di potenza delle caldaie da 10 a 100 Kw in tre fasce?
  • •Perchè abolire la logica distinzione tra caldaie a combustibile GASSOSO, pochissimo inquinanti, e caldaie a combustibile solido?
  • •Perché uniformare tra le due tipologie di combustibili, uno inquinante, l’altro… innocuo, i tempi tra le verifiche dei fumi , che l’Europa e l’Italia, con il DPR 74/13, ci dicono CHIARAMENTE essere di 4 anni?
  • •Perché azzerare i controlli fatti precedentemente, anche dopo l’entrata il vigore del DPR, COSTRINGENDO I CITTADINI A PAGARE DI NUOVO ?
  • •con quale autorità l’ASEA modifica il calendario (2014 anno 0 per il controllo fumi!) e le leggi nazionali ed Europee?

Questo è per quanto ho capito io e per come la penso io. Non mi pare proprio il caso di sottoporre i cittadini ad un ennesimo versamento per un “accanimento terapeutico” verso la fonte energetica più pulita che ci sia: il gas e/o il metano. Penso proprio che non è così che si difende l’ambiente in una regione in cui un solo incendio nella terra dei fuochi, a noi vicina, produce più diossina di quanta non ne emettano nella loro esistenza tutte le caldaie a metano d’Italia. E le statistiche della Clinica Pascale lo confermano! O pensiamo che l’inquinamento prodotto altrove rispetti i limiti…provinciali? In conclusione è come se, ad un paziente ricoverato al pronto soccorso per emorragia cerebrale, gli venissero prestate preventivamente le cure per…un dito lussato nella caduta! Ovvero è come se, nel gelo invernale , una mamma OBBLIGASSE il figlio che gira nudo nella neve, ad indossare…un bel paio di guanti in pelle per evitare il congelamento. Non è una battuta. Il ragionamento è proprio identico! Più che alla sostanza, badiamo all’apparenza! Come non è una battuta la considerazione che Papa Gregorio XIII riformò il calendario di Giulio Cesare dopo 1500 anni, ora, dopo 500 anni, l’ASEA e Cimitile si rendono protagonisti di una nuova riforma con l’anno 2014 che viene definito: anno 0 per il controllo fumi (efficienza energetica). Per motivi astronomici? Fate voi!

Se poi non è così, e non sarebbe una cosa strana vista la tipica complessità delle norme italiane, qualcuno faccia chiarezza.

Lorenzo Morone, in qualità di Amministratore.

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