Ogni anno piovono sulla testa di poveri cittadini,già tartassati dalle tasse statali e comunali,questo balzello privo di giustificazione giuridica ed in contraddizione con lo Statuto dell’Ente che lo emette e con la legge Regionale di riferimento n.4/2003.
Lo statuto del Consorzio all’art.5 -Potere impositivo- recita: Il Consorzio ha il potere di imporre tributi a carico dei proprietari di beni immobili, sia agricoli che extragricoli, siti nel territorio del Consorzio che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica secondo la disciplina della L.R. n.4/2013.
La L.R. 4/2013 all’art.12 recita:I proprietari di immobili che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica contribuiscono alle spese etc…
Il punto è che i proprietari a cui viene imposto il contributo non solo non traggono alcun beneficio, in quanto non usufruiscono dell’irrigazione, ma subiscono un danno per la diminuzione del valore del loro immobile privo da questo servizio.
Coloro che volessero aggregarsi ad una azione giudiziaria collettiva, possono comunicare la loro adesione ad Alberto Pacelli email alberto.pacelli1@alice.it
Alberto Pacelli