A seguito delle scontate risultanze della Assemblea Pubblica del Consiglio Comunale di Telese Terme, durante la quale, sebbene si sia discusso molto sulla proposta di Delibera dell’opposizione, bocciata dalla maggioranza, che chiedeva l’invio di una nota di “diniego” alla Giunta Provinciale in ordine alla decisione di costruire un Biodigestore con recupero energetico nella nostra cittadina, nessun accenno è stato fatto della nostra richiesta al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale (n. di protocollo 6889 del 23/5/2013) di dotarsi, secondo i termini di Legge, di un regolamento che disciplini l’istituto del Referendum popolare, previsto nello statuto del Comune di Telese Terme, al fine di consentire alla popolazione di far sentire la propria opinione sull’argomento biodigestore e di sospendere ogni decisione in merito proprio per consentire lo svolgimento di tale massima espressione di democrazia, nè alcuna risposta è stata finora indirizzata al nostro Comitato Telesini a 5 Stelle dalle Autorità comunali. Per tale motivo, il Comitato ha deciso di inoltrare un sollecito (si allega copia) depositato questa mattina presso l’Ufficio Protocollo, inviandone copia anche al Prefetto di Benevento ed al Difensore Civico della Regione Campania.
inviato da Sergio Paliotti per conto di:
Angelo Cinquegrana, Michele Clarizia, Ottavio Coppola, Sergio Paliotti, Bruna Varrone
Comitato Spontaneo di Volontariato “Telesini a 5 Stelle”
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Ma il Regolamento del consiglio Comunale, articoli da 58 a 60, non è -di per sé- sufficiente per richiedere la consultazione popolare su un determinato argomento ?
Io credo che non ci siano motivi ostativi all’avvio della richiesta di raccolta delle firme. Saluti. Carmine R. COVELLI
Vi inoltro uno stralcio del Regolamento del Consiglio Comunale. Segnalo, come rappresentava Carmine, l’art. 60.
Buona serata. Vincenzo FUSCHINI.
Regolamento: Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale di Telese Terme.
TITOLO IV – LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 58 – Istanze, petizioni e proposte di cittadini e di associazioni
1. Il Consiglio comunale promuove, in conformità allo statuto e nei limiti delle materie di propria competenza, la partecipazione dei cittadini all’amministrazione.
2. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate per iscritto dai singoli cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, al Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio le sottopone, entro 10 giorni, alla Commissione consiliare competente per materia.
4. Il Presidente della Commissione consiliare specifica può invitare i presentatori dell’istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l’esame della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni.
5. La Commissione interessata deve completare i lavori di approfondimento dell’argomento giungendo ad una risoluzione entro 20 giorni. Di ciò deve darne comunicazione, per iscritto al Presidente del Consiglio.
6. Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato al Comune. In caso di più firmatari le comunicazioni di risposta vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.
7. La partecipazione delle associazioni agli atti di programmazione finanziaria ed ogni altro rapporto delle stesse con il Consiglio comunale avviene secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti di settore.
Art. 59 – La consultazione dei cittadini
1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto, il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta del Sindaco, può deliberare la consultazione preventiva di
particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione, di solito, si effettua mediante assemblee alle quali partecipa una delegazione guidata dal Presidente del Consiglio e dal Sindaco e composta da rappresentanti del Consiglio comunale. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione dell’Amministrazione comunale fornisce indicazioni sulla posizione dell’amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati le conclusioni dell’assemblea.
3. La consultazione può aver luogo anche con l’invio alle categorie e/o associazioni interessate di questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l’espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.
4. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
Art. 60 – Il referendum consultivo e propositivo
1. Il referendum consultivo e propositivo è un istituto di consultazione dei cittadini previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto con i quali tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con gli stessi proposti, inerenti programmi, piani, progetti, interventi od altri argomenti relativi all’amministrazione della comunità.
2. I referendum consultivi e propositivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale previa verifica della validità formale della iniziativa promossa da un determinato numero di cittadini (almeno il 30% degli iscritti alle liste elettorali),
3. Per i referendum consultivi e propositivi indetti per deliberazione del Consiglio comunale, la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione è adottata con il “quorum” di voti favorevoli stabilito dallo statuto.
4. Il Consiglio comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum, nel termine stabilito dallo statuto e con le modalità previste, delibera gli atti d’indirizzo per l’attuazione dell’esito della consultazione.
Ciao Carmine, gli articoli 58-60 del regolamento del Consiglio Comunale rappresentano un mix di atti relativi a forme di partecipazione popolare, di cui una parte è di inziativa dell’Assise Comunale, un’altra parte è di iniziativa popolare e questa, a mio parere, non dovrebbe essere inserita in quel regolamento. Il Referendum Comunale è altra cosa, viene promosso dai cittadini e le forme per il suo svolgimento sono stabilite dallo Statuto e dai regolamenti attuativi (T.U.E.L.) obbligatori per legge. Nel Referendum Comunale, laddove la proposta raggiunge la maggioranza assoluta, l’Ente è addirittura obbligato ad attenersi ad essa. Abbiamo già valutato l’art. 60 del Regolamento del Consiglio Comunale – abbastanza ambiguo -, ma mancano indicazioni, ad esempio, circa le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento della consultazione, la sua validità e la proclamazione del risultato. Ci fossero state, lo avremmo considerato un escamotage, sempre però con il rischio di bocciatura della richiesta. Tieni pure presente che, sull’intera procedura referendaria, decide e vigila una apposita Commissione, che solo i regolamenti attuativi possono prevedere. Abbiamo studiato bene la cosa e, nonostante qualche filosofo politicante dice che siamo scolari confusi e cattivi, ne vedremo delle belle.
La mia modestissima opinione è che non si tratti di escamotage. La disciplina del referendum è applicabile previa richiesta al Comune (cui passare la questione con l’introduzione del quesito). Ritengo che nel suddetto regolamento già ci siano indicazioni sufficienti. Comunque, il mio era solo un semplice contributo tenuto conto che:
1. il procedimento è in capo alla Provincia ed è a questo Ente che vanno rivolti tutti i rilievi;
2. personalmente, aderirei ad una consultazione, anche se non sono convinto che risolverebbe la questione;
3. La disponibilità del Comune che la Provincia ha inteso far discendere dalla lettera di novembre del Sindaco, non è sufficiente -a mio parere- ad integrare un atto regolarmente accettabile.
Su “ne vedremo delle belle”, ne sono anch’io ampiamente convinto: mi dispiace solo se il confronto dovesse superare, come pure mi dicono, le soglie di tolleranza. Anche se è aspro, esso deve rimanere nell’ambito di una convinta ma simpatica contrapposizione. D’altra parte, credo che avrai letto il mio recente intervento. Saluti. Carmine R. COVELLI