Aldo Maturo. Speriamo che per tanti giovani questo primo “1 euro” di Monti possa diventare come la mitica Numero Uno di Paperone dei Paperoni e che possano un giorno, come lui, conservarla in una teca di vetro.
Dal 29 agosto, infatti, basta un euro di capitale per costituire una società a responsabilità limitata, da soli o con altri soci, senza altre spese di segreteria o di notai. C’è solo da pagare l’imposta di registro di € 168,00.
E’ la lampadina di Archimede riservata a tutti i giovani under 35 che hanno in mente di realizzare un’idea o un progetto, formando una propria azienda. Per gli over35 nasce invece la srlcr (società a responsabilità limitata a capitale ridotta), che prevede il pagamento delle spese notarili.
La novità è prevista nel Decreto Monti sulle liberalizzazioni che ha inserito una nuova norma del codice civile, l’art. 2463-bis, che regola la costituzione di una “società semplificata a responsabilità limitata” tra persone di età inferiore a 35 anni, versando il capitale sociale di 1 euro e senza atto notarile.
Quando il titolare della società supererà i 35 anni dovrà trasformare la società in Srl a capitale ridotto o, se preferisce in Srl ordinaria o altra forma giuridica (pagando le spese) Se ci sono più soci, oltre alla trasformazione della società in Srl o altra forma giuridica, il socio ex-under 35 potrebbe cedere la sua quota ad un altro socio (anche nuovo) più piccolo, che abbia meno di 35 anni, ma è chiaro che lui resterà fuori.
Riporto il testo dell’art. 2463-bis introdotto dal Decreto Monti:
1. Una “società semplificata a responsabilità limitata” può essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
2. I requisiti soggettivi dei soci devono sussistere alla data di costituzione e permanere per tutta la durata della società.
3. Il socio che perda i requisiti di cui al primo comma, è escluso di diritto dalla società ex art. 2473 bis del Codice civile, salva la possibilità di trasformare la società in altra società di capitali secondo le norme del Codice civile.
4. Il socio assente o dissenziente alla delibera di cui al comma precedente ha diritto di recesso nei 15 giorni successivi alla delibera di trasformazione.
5. La società deve costituirsi con un capitale minimo di 1 euro, interamente versato alla data della costituzione. I conferimenti possono essere effettuati soltanto in denaro.
6. Per la costituzione e le eventuali successive modifiche dell’atto costitutivo della società di cui al presente articolo non è richiesto l’atto pubblico, essendo sufficiente una comunicazione unica telematica al registro delle imprese, esente da diritti di bollo e di segreteria, nella quale sia dichiarato il possesso dei requisiti d’età, l’ammontare del capitale versato e gli ulteriori requisiti di cui all’art. 2463.
7. Nella denominazione sociale deve apparire chiaramente la denominazione “Società semplificata a responsabilità limitata”.
8. Salvo quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione alla società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2462 e ss. in quanto compatibili.
Aldo Maturo 1166 letture al 31/12/2012