1856, condizioni e tariffa pel servizio dello stabilimento de' bagni di acque minerali dette di TeleseEzio Esposito. 1856, Condizioni e tariffa pel servizio dello stabilimento de’ bagni di acque minerali dette di Telese, poste tra i comuni di S. Salvatore e Solopaca in provincia di Terra di Lavoro.

 “Art. 1. Lo stabilimento sarà aperto al pubblico dal far giorno fino a sera. Tutti coloro che si porteranno a profittare delle accennate acque debbono munirsi del certificato di un medico che contesta essere le acque adatte al bagnante, o pure riconoscersene la utilità dal medico addetto allo stabilimento. Non saranno perciò ammessi al bagno quelli che non verranno muniti di tale documento, o che non ne otterranno il permesso dal medico del luogo.

ART. 2. Chi non vorrà fare uso dei camerini, che si troveranno ciascuno muniti di quattro sedie, duesospendi panni a muro, un bacile con boccale, ed una stuoia sul pavimento, pagherà gr. 20 per se solo, portando seco la corrispondente biancheria. Se poi dello stesso camerino vogliono profittare 2 persone contemporaneamente pagheranno gr. 24. Se tre persone gr. 27. E se quattro gr. 32, nella prevenzione che in un camerino non si potrà oltrepassare l’indicato numero di quattro.   Il basso ceto che vorrà profittare delle due vasche de’ stabilimenti, tuffandosi dalle banchine, pagherà gr. 3; avvertendosi però che potrà avvalersene dalle 11 antimeridiane in poi,, e ciò per lasciar liberi i galantuomini che profittano dei camerini, come pure per veduta di morale e di decenza. Il detto ceto basso potrà pure profittare delle sorgenti aperte e canali, pagando gr. 3, e senza assegnazione di ora.

Art. 3. I bagnanti nello arrivare allo stabilimento si forniranno di biglietti o per i camerini, o per le vasche de’ stabilimenti, o per le sorgive aperte, o pe’ canali , pagandone il prezzo come sopra si è detto. Si avverte in riguardo alle sorgive aperte ed ai canali, che la Commissione con l’intervento dell’ingegnere direttore dell’opera Signor D. Domenico Rossi, stabilirà i siti ed il modo come potersi adattare ad uso di bagni. Una volta preso il biglietto non n’è permesso più la restituzione per qualunque fosse la causa. Tali biglietti si staccheranno con ordine progressivo da un registro a doppia matrice, che si terrà dallo appaltatore dello stabilimento, e secondo il numero d’ordine de’ biglietti medesimi sarà permesso agli avventori l’uso del camerino o di altro, il di cui numero corrisponderà a quello del biglietto consegnato all’avventore.

 ART. 4. I poveri saranno esenti da qualsivoglia pagamento, ma dovranno documentare la loro indigenza con certificato del Parroco o del Sindaco del comune, cui appartengono, regolarmente legalizzato. Questo certificato sarà dallo interessato presentato alla Commissione  che intenderà alla direzione dello Stabilimento, la quale inteso il medico del luogo, rilascerà un un biglietto al richiedente, indicando la sorgiva o il canale di cui potrà profittare.

 Art. 5. Pel servizio ed assistenza dei bagnanti vi sarà un numero sufficiente di persone di ambo i sessi, e quindi dovranno essere vestiti con decenza ed uniformità, ed atti all’opera che debbono prestare, ed all’uopo della Commissione si rilasceranno delle patenti di ammissione. Ne’ bagni degli uomini vi saranno almeno sei servienti, ed in quello delle donne almeno tre.

 Art. 6. Tutti i bagnanti e senza distinzione tra le persone agiate e povere, potranno fare uso delle acque potabili bevendone sopralluogo ed a loro volontà intendendosi che nel prezzo de’ camerini, delle vasche, e canali và compreso un tal beneficio.  Come del pari nella franchigia de’ bagni che si accorderà a’ poveri, va pure compreso l’uso delle acque potabili. Sono anche esenti dal pagamento quelli i quali si recano allo Stabilimento al solo oggetto di bere  le acque.

 Art. 7.  Le dette acque potabili che si raccolgono ne’ recipienti di creta od altro per trasportarsi altrove, van soggette a pagamento, e con la seguente distinta. Per una soma che non oltrepassi il numero di venti recipienti, o fiaschi, grana dieci. Per ogni carretto che non oltrepassi il numero di sessanta fiaschi grana trenta. Per le acque poi che si attingeranno in qualunque sorgiva per trasportarsi altrove per uso di bagni, si pagherà per ogni barile gr. 3. Tanto le acque potabili che le acque per bagni da trasportarsi si attingeranno in un ora in cui non si rechi incomodo ai bagnanti, e dalla Commissione sarà perciò indicato il tempo della estrazione.

 Art. 8.  Delle apposite vaschette si son prescelte pure per il bagno degli animali, e questi vanno anche soggette a pagamento, un tornese per ogni animale piccolo come cani, pecore ed altri, ed un gr. Per gli animali grandi come cavalli, asini, ed altri..

Art. 9. La commissione di cui sopra si è fatto cenno, dipenderà dal sig. Intendente della provincia, e sarà composta dai due giudici regi de’ circondari di Guardia e Solopaca, da due probe e rispettabili persone de’ i vicini comuni, ed a scelta dell’Intendente della provincia, non che dal medico dello Stabilimento superiormente approvato. Le attribuzioni della detta commissione saranno di guardare allo esatto adempimento delle presenti condizioni, ed a quant’altro dal prelodato Signor. Intendente potesse ad essi venire ordinato Lo ingegnere autore e direttore de’ nuovi stabilimenti sig.  D. De Domenico Rossi, farà anche parte della Commissione, ma la sua particolare cura sarà di non permettere cose che potessero alterare lo stato delle fabbriche ed il livello assegnato alla acque delle vasche, alla conservazione e nettezza dei diversi canali di carico e di scarico, ed infine a tutto ciò che da lui si trova stabilito per la perfetta riuscita dell’opera.

 Art. 10.  E’ espressamente proibito a chicchessia di aprire vasche, baracche, cinte di fabbrica per bagni, se prima non avrà denunziato allo Intendente della provincia per mezzo della Commissione locale la sorgiva da lui rinvenuta nel proprio fondo. Il prelodato  Signor Intendente potrà autorizzarne l’uso, dopo le debite informazioni sulla bontà delle acque medesime. Il proprietario di esse acque dovrà però osservare la tariffa stessa dello Stabilimento della provincia.

 Art. 11.  Il prodotto de’ bagni e delle acque da trasporto si darà in fitto per un anno, o al più per due, e lo appaltatore oltre a rispondere de’ locali, mobilia, ed altro che gli si darà in consegna, sarà pure tenuto sotto la sua più stretta responsabilità a dar pronto avviso alla Commissione di qualunque disordine che avvenir potesse nel perimetro de’ stabilimenti.

 Art. 12.  I contravventori alle presenti condizioni saranno puniti con le pene  di Polizia, salvo il caso di pene maggiori a norma delle leggi.

Caserta il 26 giugno 1856.

L’Intendente COMM. GIUSEPPE DE MARCO”

 

P.S.: 1) – Il brano è stato trascritto dal libro fuori commercio voluto per celebrare il 50° Anniversario della erezione di Telese a Comune Autonomo. Fu stampato da Tipolito “Don Bosco”nell’aprile del 1985 con il contributo di: Imp. Minieri SpA – Ugo Vallone Srl – Mangimi Liverini SpA – ALTAS Alimentaria Telesia Srl – Tipolitografia  Don Bosco.

Seguirà, con il permesso di ViviTelese, “Come si andava alle sorgenti e come si prendevano i bagni fino al 1856” tratto da un manoscritto di proprietà di Arti Grafiche Don Bosco, scritto dello storico locale Giuseppe Mennato. Un racconto leggero e pieno di spunti divertenti. Nel 1877 arrivò da Napoli a Telese un Signore intraprendente e geniale: Eduardo Minieri. E la storia di Telese cambiò.

e.e.

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