
di Grasso Maria Luigia. Gli apprendisti, nelle ipotesi di sospensione dal lavoro per “crisi aziendale o occupazionale” oppure di licenziamento, possono usufruire dell’indennità di disoccupazione ordinaria con i requisiti normali.
Tale disposizione, introdotta in forma sperimentale per il triennio 2009-2011, é rivolta a coloro che sono impiegati, con il ruolo di apprendista, alla data del 29 novembre del 2008. Inoltre, il godimento del suddetto beneficio é riservato a chi svolge la propria attività, da almeno tre mesi, in aziende colpite da crisi aziendale o occupazionale.
E’ importante sottolineare che l’ammontare dell’indennità, anche per quest’anno, equivale all’importo dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga (80% dello stipendio).
L’apprendista, nel caso di licenziamento, oltre ad iscriversi al Centro per l’Impiego e a dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro, é tenuto a presentare all’Inps la domanda, per l’accesso al citato trattamento, entro il termine di 68 giorni dalla conclusione del contratto.
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