Egregia Amministrazione qual'è il giorno del ritorno degli Ausiliari del traffico ?di Alberto D’Onofrio. Con tutto questo caos sul territorio telesino, non sarebbe ora di ripristinare le aree blu, ed l’inserimento degli stessi ?

L’Ausiliare del Traffico è una figura professionale istituita dall’articolo 17 commi 132 e 133 della legge n.127/97 Bassanini, e va ad integrare i soggetti a cui sono demandati i servizi di Polizia Stradale compresi nell’articolo 12 comma 1 lettera e) del Codice della Strada (D. Lgs. N° 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.). Il Comando della Polizia Municipale organizza il Corso di Qualificazione per Ausiliario del Traffico, di durata non inferiore a 20 ore, avente lo scopo di far conoscere:

  • le norme che disciplinano la sosta;
  • prevenzione e accertamento delle violazioni che riguardano la sosta;
  • informazioni sul procedimento sanzionatorio;
  • esercitazioni all’uso dei moduli prestampati da utilizzare durante il lavoro.

Solo dopo aver frequentato tale corso, sono ammessi ad un esame di idoneità, a cui fa seguito il decreto di nomina del sindaco ad “addetto al servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta”. L’Art. 17 comma 132/133 Legge 127 del 15 maggio 1997 attribuisce loro funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni agli Articoli del CdS che riguardano la sosta, e nello specifico gli Articoli 7 e 157 del Codice della strada.

A seguito dei commi 132 e 133, esistono 2 tipi di Ausiliari del Traffico:

comma 132, che sono gli Ausiliari del Traffico dipendenti Comunali; di società Municipalizzate; di società Miste Pubblico-Private; di Società Private, che hanno compiti di prevenzione ed accertamento solo per le infrazioni in materia di sosta (poi in base se sono dipendenti pubblici o privati hanno competenza territoriale estesa a tutto il territorio comunale o solo all’interno dell’area data in concessione);

comma 133, che sono gli Ausiliari del Traffico dipendenti delle società che esercitano il Trasporto Pubblico, che, oltre ad avere le competenze stabilite dal comma 132 (i divieti di sosta), possono anche verbalizzare le infrazioni commesse in materia di circolazione e sosta entro le corsie riservate al trasporto pubblico.

 

(Art. 17 comma 132 Legge 127/1997: “i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali o delle società dio gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese penali”.). – (Art. 17 comma 133 Legge 127/1997: “le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della Legge 8 giugno 1990 N° 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, N° 285”). Successivamente, a distanza di pochi mesi, interviene il Ministero dell’Interno, con la Circolare N° 300/A/26467/110/26 del 25 settembre 1997 (Titolo: “Articolo 17, commi 132 e 133 della legge 15.05.1997, n° 127 – Personale addetto all’accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate.”) che non solo precisa meglio i limiti e le funzioni degli Ausiliari del Traffico nati a seguito dei commi 132 e 133 dell’Art. 17 legge 127/1997, ma riconosce agli Ausiliari del Traffico comma 132 dipendenti privati o comunque di società miste e/o municipalizzate la competenza a rilevare e sanzionare le infrazioni in materia di sosta, non solo entro l’area data in concessione ma anche nelle zone limitrofe o di pertinenza dell’area di sosta a pagamento. (Circolare N° 300/A/26467/110/26 del 25 settembre 1997 Pagina 2: “A questi soggetti è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente all’accertamento delle violazioni di cui all’art. 7, comma 15 e all’art. 157 commi 5, 6 e 8 del Codice della Strada, commesse in aree comunali, urbane o extraurbane, che con apposita Delibera della Giunta Comunale sono state specificatamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro. La loro competenza si estende a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento – su strade, piazze, etc. – immediatamente limitrofe ad esse che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentano l’utilizzo in concreto da parte degli utenti della strada: solo in tali zone – per relationem – deve intendersi estesa la facoltà di accertamento di tutte le violazioni relative alla fermata e alla sosta vietata da apposta segnaletica o dalle norme del Codice della Strada”.) Infine interviene l’Articolo 68 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria del 2000) che conferma la loro natura di Pubblico Ufficiale (già riconosciuta in precedenza dalla Sentenza N° 22862 dell’8 ottobre 1999 emessa dalla XII Sezione del Tribunale di Roma) con potere di Contestazione Immediata, e attribuisce ora anche la possibilità di contestare le Infrazioni al Codice della Strada inerenti all’Articolo 158 del CdS, con potere di rimozione nei casi previsti, e ribadisce all’Avviso di Accertamento da essi compilato la valenza dell’Atto Pubblico ai sensi degli Articoli 2699 e 2700 del Codice Civile con fede privilegiata fino a querela di falso. Ai sensi dell’Art. 201 del Codice della Strada, in caso di compilazione del Verbale di Contestazione Immediata quando il trasgressore è presente all’atto della contestazione, l’Ausiliare del Traffico in qualità di Pubblico Ufficiale, ha il potere di richiedere al trasgressore la Patente di Guida e la Carta di Circolazione, elementi necessari ai fini della compilazione del Verbale stesso. Nel caso in cui il trasgressore rifiuti di esibire i suindicati documenti, l’accertamento dell’infrazione al CdS seguirà il suo corso ordinario (il Preavviso sarà consegnato agli uffici della P.M. e darà origine al Verbale di accertamento); in questi casi non si può applicare l’Art. 192 CdS (obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti) in quanto il Codice della Strada inquadra gli Ausiliari del Traffico quale Organo di Polizia Stadale con funzioni ausiliarie, ma si applica quanto previsto dall’Art. 202 comma 3 del CdS (pagamento in misura ridotta) che stabilisce che il trasgressore non è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta quando si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione e/o la patente di guida, per cui copia del Verbale sarà trasmesso al Prefetto che provvederà all’emissione di un’Ordinanza-Ingiunzione di pagamento della somma prevista. Inoltre, nel caso in cui il tragressore rifiuti di esibire i documenti del veicolo e del conducente, gli Ausiliari del Traffico, ai fini di identificare il coducente del veicolo, possono chiedere l’esibizione del documento personale d’identità (carta d’identità, passaporto, porto d’armi, etc. etc.). In caso di ulteriore rifiuto, possono inserire nel Verbale di Contestazione Immediata una nota per gli uffici della Polizia Municipale per il seguito di competenza (notizia di reato ai sensi dell’Art. 347 C.P.P.). Se nel momento della Contestazione Immediata, l’Ausiliare del Traffico dovesse riscontrare irregolarità a carico sia del documento di circolazione (es. revisione scaduta) che della patente di guida (es. patente scaduta) o il non possesso di entrambi, non può procedere ad accertare ulteriori sanzioni pecuniarie, diversamente da quanto previsto per gli altri soggetti indicati dall’Art. 12 del CdS. Il Verbale di Accertamento per Infrazione al Codice della Strada, compilato e notificato a seguito di un’infrazione alle norme del Codice della Strada rilevata dagli Ausiliari del Traffico (così come da qualunque altro organo incluso nell’Art. 12 CdS), è un Atto Pubblico e gode di Fede Priviligiata fino a Querela di Falso, ai sensi degli Artt. 2699 e 2700 del Codice Civile. È contemplato nell’Art. 200 del Codice della Strada, che infatti prescrive che deve essere redatto il “Verbale” della contestazione addebitata al trasgressore. Affinché abbia tutta la sua valenza legale, deve contenere eventuali dichiarazioni del trasgressore;

 

  • essere consegnata una copia al trasgressore (l’originale resta all’Agente Accertatore);
  • essere depositata un’altra copia al Comando da cui dipende l’Agente Accertatore;
  • rispettare le prescrizioni previste dagli Artt. 383 e 385 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada;
  • essere conforme al modello VI.1 allegato al Regolamento di cui sopra.

 

Gli Elementi Principali che devono essere sempre presenti all’interno di un Sommario Processo Verbale, ai sensi dell’Art. 383 del Regolamento di Attuazione del CdS, a pena di illegittimità dell’Atto, sono:

 

  • Giorno, Ora, Località ove è commessa l’infrazione;
  • Generalità e Residenza del Trasgressore;
  • Estremi della Patente di Guida;
  • Tipo di Veicolo, Targa del Veicolo;
  • Sommaria esposizione dei Fatti e Citazione della Norma Infranta;
  • Inserimento delle eventuali Dichiarazioni del Trasgressore;
  • Pagamento in Misura Ridotta;
  • Indicazione dell’Autorità a cui proporre Ricorso;
  • Indicazione dell’Organo che ha emesso il Verbale;
  • Qualifica e generalità degli Agenti Accertatori;
  • Numero Progressivo del Verbale.

Esso, ai sensi degli Articoli 203 e 204 bis, può essere impugnato con ricorso entro il termine di 60 giorni dalla notifica presso il Prefetto della Provincia del territorio nel quale è stata accertata l’infrazione, o in via alternativa presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo dove è stata accertata l’infrazione.

È bene notare che in caso di soccombenza di un ricorso presentato presso il Prefetto competente per provincia, viene emesso una Ordinanza-Ingiunzione di Pagamento per una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola infrazione (art. 195 comma 2 CdS) maggiorato delle spese, mentre in caso di soccombenza di un ricorso presso il Giudice di Pace di competenza, si ha la sola condanna al pagamento della sanzione impugnata maggiorata delle spese. Gli Ausiliari del Traffico, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno la qualifica giuridica di Pubblici Ufficiali.

In caso di offese, minacce o lesioni a danno dell’Ausiliare del Traffico – magari durante la fase di contestazione della violazione – il contravventore si troverà a rispondere del delitto di cui all’ Art. 336 C.P. (violenza e/o minaccia) o del delitto di cui all’ Art. 337 C.P. (resistenza).

Violenza e/o Minaccia: si ha quando qualcuno usa violenza o minaccia nei confronti di un Ausiliare del Traffico per costringerlo a fare o ad omettere un Atto del proprio Ufficio o Servizio.

Resistenza: si realizza quando con la violenza o con la minaccia, qualcuno si oppone al compimento di un Atto legittimamente compiuto dall’Ausiliare del Traffico.

L’opposizione deve essere attiva, cioè deve manifestarsi in azioni vere e proprie, mentre la Resistenza Passiva non integra il reato.

Art. 336 C.P.: Violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale

Chiunque usa violenza a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

La pena è della reclusione fino a 3 anni se il fatto è commesso per costringere alcune delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio, o per influire, comunque, su di essa.

 

Art. 337 C.P.: Resistenza a Pubblico Ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

 

Art. 341 C.P.: Oltraggio a Pubblico Ufficiale (1)

Chiunque offende l’onore o il prestigio di un Pubblico Ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni (2).

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al Pubblico Ufficiale e a causa delle sue funzioni.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l’offesa è recata in presenza di una o più persone.

 

Art. 341 -bis- C.P.: Oltraggio a Pubblico Ufficiale (3)

Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue sue funzioni è punito con la reclusione fino a 3 anni.

La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.

Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

 

(1) L’art. 341 c.p. è stato abrogato dall’art. 18 legge 205/1999. Le condotte precedentemente punite ai sensi di detta disposizione sono state successivamente disciplinate dall’art. 594 c.p. (Ingiuria), eventualmente aggravato ex art. 61 n. 10.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 luglio 1994 N° 341, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei.

(3) La legge n° 94 del 15 luglio 2009 ha reintrodotto il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

 

Alberto D’ONOFRIO

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