di Alberto D’Onofrio. Legge 958/86 personale in congedo F.L.P. delle tre FF.AA., nello specifico, gli artt. 18 (aliquote di posti riservati), e 19 (assunzioni). Posti spettanti ai soggetti titolati di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 02/04/1968 nr. 482, le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, della Provincia, è Comuni, sono obbligati ad assumere, nel limite del 05% delle assunzioni annuali degli impiegati, e del 10% della assunzioni annuali degli operai, i militari in Ferma Leva Prolungata ed i Volontari specializzati delle tre FF.AA., congedati senza demerito.
Le Amministrazioni, art. 40 della Legge 20/09/1980 nr. 574, trasmettono alla D.G.P. del Ministero della Difesa, copia dei bandi di concorso, o dei provvedimenti di assunzione di personale .
Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la Ferma Leva Prolungata, attestate con diploma rilasciato, quale titolo per l’iscrizione nelle liste ordinarie e speciali (avvenuta presso il Centro per l’Impiego di Telese Terme, alla vigente Legge 958/86).
Ai fini delle assunzioni di cui all’art. 30 della Legge 30/05/1975 nr. 191 , come modificato dal comma 1° del presente articolo, si considerano anche valide le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite, ai sensi dell’art. 17 della presente legge.
Evidenzio altresì che da precedente scrittura della predetta Legge, datata 10/08/2009 protocollo Numero 11598 inoltrata al Comune di Telese Terme, senza nessun esito ed interpretazione .
La mia domanda sorge spontanea, ed è la seguente: perché non debba essere applicata la Legge in questione ? Per quale motivo il Comune di Telese Terme, pur sapendo, non ha mai applicato la stessa ? Persone qualificate, con attestazioni ufficiali, per quale motivo non debbano lavorare ?
Sono e resto sempre dell’idea che, i titolati sono esclusi, mentre i non titolati, solo per conoscenze vanno avanti !!
Saluto, con la speranza che, qualcuno si prenda la briga di documentarsi su quanto menzionato.
Alberto D’ONOFRIO