Segnalazione di Giuseppe Grimaldi
Sono irregolari, per abuso d’ufficio, gli appalti a ditte private per l’installazione nei territori comunali di apparecchi autovelox quando il valore della gara viene determinata «con una percentuale sugli incassi delle future infrazioni rilevate». Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 10620 che ha confermato il sequestro degli autovelox di una ditta che riforniva di strumenti per la rilevazione della velocità i comuni campani di Pastorano e Pignataro Maggiore.
PRESENZA DEL VIGILE – In particolare, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato contro il sequestro degli autovelox presentato da un rappresentante della ditta Soes, con il quale sosteneva che il bando di gara era regolare, in quanto per il comune di Pastorano si presumevano 90mila euro di multe fatturate in tre anni, cifra sotto la soglia comunitaria, e per quello di Pignataro Maggiore un importo di 2 milioni di euro più Iva per cinque anni. Inoltre l’uomo, chiedendo il dissequestro dei macchinari, faceva presente che i verbali delle infrazioni sarebbero stati sottoscritti alla presenza di un vigile urbano «in un contesto nel quale l’assistenza tecnica dell’operatore privato costituiva elemento di più sicura garanzia». In ogni caso, aggiungeva, «la mancata indicazione della predeterminazione del valore dell’appalto» non costituisce violazione di legge idonea a mantenere sotto sequestro gli autovelox.
«NON DEROGABILE» – La Cassazione gli ha replicato che l’accertamento delle infrazioni al codice della strada «costituisce un servizio di polizia stradale non delegabile a terzi» e che le apparecchiature utilizzate «devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale e devono essere nella loro disponibilità». Quanto al budget per la fornitura degli apparecchi, la Suprema Corte rileva che essi hanno una «finalità preventiva, e non repressiva o di finanziamento pubblico o lucro privato. Pertanto determinare il costo del noleggio delle apparecchiature in base agli importi delle multe è un parametro «contrario ai principi della Costituzione» (principio del buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione). Per quanto riguarda le spese del noleggio degli autovelox, i supremi giudici osservano che esse sono agevolmente individuabili dal costo giornaliero connesso all’installazione e alla manutenzione per cui è «non pertinente» il riferimento, nella gara d’appalto, alle spese sostenute per ogni singola rilevazione di infrazione.
COSTO DEL SERVIZIO – In proposito la Cassazione aggiunge che «la quantità dell’importo di appalto è il costo del servizio, a prescindere dal numero e dalla qualità delle infrazioni poi eventualmente accertate». Insomma, «esiste un costo di accertamento quantificabile a prescindere del tutto dal tipo di infrazione accertata», mentre in riferimento all’entità della sanzione «è incompatibile con i principi generali della disciplina contabile pubblica in materia di spese di accertamento». Dunque sono messi al bando gli autovelox i cui costi giornalieri, che divengono incasso per la ditta appaltatrice, lievitano con il crescere del numero delle contravvenzioni. (Ansa)